Le zone franche urbane. Agevolazioni fiscali e contributive fruibili dalle imprese allocate in area F3

Autore: Marcella Ferrante

Le Zone Franche Urbane sono state istituite con l’art. 1, commi 340 e ss. della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano di areee quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno.
Si tratta di un istituto che si compendia in una serie di misure di agevolazione fiscale, diretto a favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese entro determinati territori.
La fiscalità di vantaggio a favore delle imprese sconta, come noto, notevoli limitazioni derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea.
Il principio comunitario fondamentale della liberà di concorrenza tra le imprese nel mercato comune è presidiato, tra l’altro, da una norma di divieto, lart. 107 del Trattato U.E.. (già art. 87 Trattato CE) che definisce, in termini generali, incompatibili con il mercato comune “nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Il divieto così posto soffre, tuttavia, di non poche deroghe. E’, infatti, di immediata evidenza come gli aiuti di Stato possono finanche favorire la realizzazione del mercato, se e nella misura in cui sono diretti a favorire il recupero di concorrenzialità delle imprese ubicate in zone svantaggiate, caratterizzate da crisi strutturale (1).
Lo stesso art. 107 del Trattato contempla, al paragrafo 2, alcune fattispecie di aiuti considerati compatibili de jure, nonché, al paragrafo 3, ipotesi in cui, pur in presenza di fattispecie di aiuti vietati, astrattamente idonei a falsare il gioco della concorrenza, è possibile che la Commissione esprima un giudizio di compatibilità delle misure con il mercato comune (2).
La normativa istitutiva di cui alla legge 296/2006 cit. espressamente prevedeva che la agevolazioni concedibili avrebbero dovuto essere conformi agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, riferiti al sostegno delle piccole e medie imprese di nuova costituzione.
Successivamente sono stati meglio definiti gli obiettivi perseguibili attraverso la fruizione di agevolazioni fiscali e contributive alle imprese insediate entro ZFU, chiarendo come essi siano quelli di contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione culturale e sociale, mentre era stato espunto ogni riferimento alle Regioni del Mezzogiorno d’Italia.
La Commissione Europea, cui la legge 296/2006 nella parte in cui prevedeva la istituzione di zone franche urbane era stata notificata, con provvedimento C (2009)8126, ha ritenuto la misura agevolativa compatibile con il mercato unico, pur escludendo che le ZFU possano essere ricondotte alla figura degli aiuti a finalità regionale (3), ha autorizzato l’aiuto, ai sensi dell’art. 87. Paragrafo 3, lett. c) del Trattato, ritenendo che il regime consenta di perseguire un obiettivo comunitario, qual è il rafforzamento della coesione economica e sociale (4), che sia necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo di una rivitalizzazione economica e sociale mediante il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto di attività , e non sia tale da incidere, in maniera significativa e contraria al comune interesse, sugli scambi intracomunitari.
L’esperimento delle ZFU è stato rifinanziato con il DL Crescita, n. 179 del 18 ottobre 2012, in attuazione del quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive.
Il decreto ministeriale reintroduce la rilevanza della misura agevolativa per le ZFU già individuate con la delibera CIPE 14/2009 che siano collocate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Delimitazione delle ZFU
La delimitazione delle zone franche urbane è avvenuta sulla base dei criteri definiti dal CIPE con delibera del 30 gennaio 2008 n. 5 e del MISE, che con la circolare 1418/2008 ha integrato la detta delibera CIPE individuando gli elementi tecnici e procedurali per la preparazione e presentazione delle proposte progettuali delle ZFU.
In estrema sintesi, i criteri definiti dalla delibera CIPE 5/2008 procedono dalla individuazione delle condizioni di ammissibilità minime dei comuni eleggibili, costituite da 1. Dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (5); 2. Tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale (6).
Nell’ambito dei Comuni eleggibili, la perimetrazione della ZFU deve avvenire in aree caratterizzate: 1. da una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti (ferma la soglia massima di 30.000 abitanti stabilita dalla legge istitutiva), con l’ulteriore vincolo che la popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non può superare il 30% del totale della popolazione residente nell’area urbana interessata; 2. da un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale.
La perimetrazione dell’area non deve avvenire necessariamente sulla base di confini amministrativi (quartiere o circoscrizioni), ma è possibile che la ZFU intersechi più quartieri e circoscrizioni, purchè sia assicurata una dettagliata perimetrazione, circoscritta attraverso la aggregazione di zone censuarie ed un elenco scritto delle direttrici stradali e degli altri elementi urbanistici e catastali.
E’, peraltro, prevista espressamente la necessità che i Comuni, cui spetta la redazione delle proposte di individuazione delle ZFU, identifichino in modo dettagliato e particolareggiato le aree urbane e/o i quartieri eleggibili, anche attraverso l’utilizzo di strumenti cartografici digitalizzati, in scala 1:10.000, con chiara individuazione del perimetro esterno e delle denominazioni di ciascun indirizzo stradale ammissibile (7).
I Comuni, cui è rimesso il compito di individuare in prima istanza “le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e interventi per lo sviluppo produttivo e l’occupazione” potranno a tal fine utilizzare indicatori statistici ulteriori, quali le unità locali delle imprese attive, la distanza media della popolazione da alcuni servizi primari (8), nonché dati reperibili in sede locale, quali la diffusione della microcriminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e disponibili per l’insediamento di attività economiche.
In tal guisa i Comuni dovrebbero procedere alla formulazione di proposte progettuali che evidenzino adeguatamente le condizioni di disagio sociale del territorio interessato e le potenzialità di sviluppo del tessuto economico e produttivo, così da collocare la istituzione della ZFU entro specifiche strategie di riqualificazione delle aree attraverso l’incentivazione, il rafforzamento, la regolarizzazione di attività imprenditoriali localizzate in quelle aree e attraverso la realizzazione di interventi socio-assistenziali volti a ridurre le condizioni di disagio della popolazione ivi residente. Ancora, come precisato nella circolare 1418/2008, la proposta potrà funzionalizzare – benché tanto non condizioni la ricevibilità della stessa – l’incentivazione di attività imprenditoriali all’interno dei perimetri individuati a strategie di sviluppo o di pianificazione urbana di scala più ampia, che perseguano la riqualificazione complessiva delle aree pur assegnando loro una vocazione produttiva e/o commerciale.
In tale prospettiva si sottolinea come il contestuale impegno delle amministrazioni comunali ad investire risorse locali o della politica regionale in infrastrutture e servizi pubblici in modo coerente con questi piani e queste strategie, possa rappresentare un “indicatore collaterale della qualità e della credibilità della proposta progettuale per la ZFU.
L’elaborazione della proposta progettuale, affidata ai Comuni, è il primo passaggio procedurale per la istituzione della ZFU. Il secondo momento è costituito dalla valutazione delle proposte da parte delle Regioni, chiamate a verificare:
a. La rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici;
b. La corretta misurazione del livello di esclusione sociale;
c. La coerenza e compatibilità con le politiche di sviluppo ed inclusione sociale promosse a livello regionale e nazionale;
d. La opportunità, ed eventualmente le modalità, di un cofinanziamento del progetto, per ampliarne l’impatto socio economico.
La misurazione del livello di esclusione sociale, il CIPE ha definito un indice di disagio sociale (IDS), che risulta da un algoritmo (9) che tiene conto di quattro indicatori di esclusione calcolati per le sezioni censuarie interessate:
1. Tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età (DIS).
2. Tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC).
3. Tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione (GIOV).
4. Tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL).
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni possono essere concesse in favore di micro e piccole imprese localizzate all’interno delle Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia riportate in allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2013, nonché, in via sperimentale come disposto dalla norma sopra indicata, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.
La dotazione finanziaria per gli interventi da attuare nell’ambito delle Zone franche urbane, così come individuata nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ammonta a complessivi 303 milioni di euro, integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate.
Alla Regione Campania sono state attribuite risorse per 98 milioni di euro, da suddividere nelle seguenti ZFU: Aversa, Benevento, Mondragone, Casoria, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano (10).
E’ allo studio un rifinanziamento delle ZFU per ulteriori 175 milioni di euro.
Le agevolazioni previste dal decreto sono rappresentate dalle esenzioni consistenti in:
esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
esenzione dall’imposta municipale propria (IMU);
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis” (tali si intendono gli aiuti di importanza minore, in quanto tali compatibili con il mercato comune). Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro.
Sono ammesse alla agevolazione esclusivamente le micro e le piccole imprese(11), già costituite al momento della presentazione dell’istanza e che non risultino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali. Ulteriore limitazione riguarda i settori in cui operano le imprese, atteso che sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le imprese del settore carbonifero. Per assicurare la compatibilità con i vincoli comunitari a presidio della libertà di concorrenza è stato anche escluso che le agevolazioni possano essere concesse per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri della U.E. e che si risolvano in aiuti collegati ai quantitativi esportati o alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione connessa all’attività di esportazione
Per fruire dell’agevolazione è necessario che la impresa abbia nel territorio della ZFU un ufficio o un locale destinato alla attività, anche amministrativa. Nel caso di soggetti che svolgano attività non sedentaria è necessario, inoltre, che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti: 1. Che presso l’ufficio o locale sito nella ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; 2. Che il 25% del volume di affari sia rappresentato da operazioni svolte all’interno della ZFU.
La domanda di accesso all’agevolazione è presentata al Ministero dello Sviluppo Economico nei termini previsti da un apposito bando. Il bando per le ZFU della Regione Campania è scaduto il 30 aprile 2014.
Le agevolazioni in concreto fruibili sono costituite da:
Esenzione dalle imposte dirette: Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione di cui
al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
Peraltro è previsto un innalzamento della soglia dei 100.000,00 euro, nella misura di € 5.000 per ciascun anno per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.
Esenzione dall’Irap: Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di cui accesso all’agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per la determinazione del valore della produzione netta non si tiene conto di plusvalenze e minusvalenze.
Esenzione dall’IMU: Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza.
Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1 dicembre 2009, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di accesso alle agevolazioni, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;
b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Quanto ai risultati allo stato conseguiti in Campania ad esito del nuovo bando emesso nel 2014 essi sono sintetizzati nel quadro che segue:
ISTANZE AGEVOLATE ZFU DELLA REGIONE CAMPANIA
NOME ZFU NUMERO TOTALE ISTANZE AGEVOLATE IMPORTO MEDIO PER IMPRESA
ZFU di Aversa 472 23.819,30
ZFU di Benevento 425 25.189,10
ZFU di Casoria 538 26.671,80
ZFU di Mondragone 234 34.223,97
ZFU di Napoli 785 20.255,62
ZFU di Portici (Centro storico) 186 48.184,76 (totale 9.106.919)
ZFU di Portici (Zona costiera) 79 111.243,41 (totale 8.788.229)
ZFU di San Giuseppe Vesuviano 317 25.818,66 (totale 9.135.515)
ZFU di Torre Annunziata 229 51.783,06 (totale 11.858.320)
TOTALE 3.265

Quello che pure interessa sottolineare è che si tratta di agevolazioni concesse ad imprese singole, al di fuori di ogni progettualità di sviluppo di un sistema di offerta integrata, di modo che permane l’esigenza di un coordinamento delle imprese intorno a progetti condivisi che consentano di implementare le capacità delle imprese di accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Le Zone a Burocrazia Zero
Prima di analizzare gli strumenti di questo coordinamento tra imprese, è tuttavia utile un accenno ad un altro strumento di sostegno alle imprese entro determinati contesti territoriali, ancora privo di concreta attuazione e che, tuttavia, strettamene ed espressamente si coordina sia con il tema delle ZFU che con quello dei distretti turistici, ossia le Zone a Burocrazia Zero (ZBZ).
Al riguardo deve darsi conto di notevoli sovrapposizioni normative, che hanno progressivamente modificato l’originario disegno dell’istituto.
Introdotte con l’art. 43 del D.L. 78/2010, le ZBZ sono disegnate come volte a favorire le nuove iniziative produttive fruendo di particolari vantaggi, costituiti essenzialmente da uno snellimento burocratico, ossia dalla possibilità che i provvedimenti amministrativi di qualsiasi natura (con eccezione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica), avviati su istanza di parte, fossero adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo, con l’operatività di un meccanismo di silenzio assenso per il caso di mancata conclusione dei procedimenti nei termini di trenta giorni.
Le ZBZ avrebbero dovuto essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dell’Interno ed era espressamente previsto che, ove fossero coincise con ZFU le risorse finanziarie per queste ultime fossero utilizzate dal Sindaco per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero. Ad esito di un giudizio di costituzionalità che aveva dichiarato la parziale incostituzionalità della norma istitutiva della ZBZ nella parte in cui se ne prevedeva l’operatività anche rispetto ai procedimenti amministrativi che riguardavano materie di competenza regionale, concorrente e residuale, l’istituto è stato oggetto di un restyling ad opera della legge 182/2011 (legge di stabilità 2012). E’ stata prevista la sostituzione del Commissario di Governo con l’Ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di Provincia su richiesta della Regione, d’intesa con gli altri enti interessati e su indicazione del Ministro dell’Interno. L’Ufficio locale di Governo avrebbe dovuto essere presieduto dal Governo e composto da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia ed uno della città metropolitana ovvero del Comune interessato. Non è mai stata emanata la normativa di attuazione, ed il disegno di semplificazione è restato lettera morta, per essere poi fatto oggetto di un nuovo intervento legislativo ad opera del D.L. 179 del 2012.
La possibilità di istituire SBZ viene ora prevista, dall’art. 37 d.l. 21.6.2013, n. 69 (convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98) nell’ambito delle sperimentazioni avviate sulla base di apposite convenzioni di cui al decreto legge 5/2012, ossia delle convenzioni tra le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulate su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti.
Queste convenzioni dovrebbero individuare ZBZ a condizione di preservare la tutela in dei principi fondamentali della Costituzione, della sicurezza, libertà e dignità dell’uomo e dell’utilità sociale, nonché il rispetto della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
Marcella Ferrante
(1) P. Coppola, Nuove forme agevolative: la sperimentazione italiana di zone franche urbane, in AA.VV., Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, a cura di M. Ingrosso e G. Tesauro, Napoli, 2009, 574.
(2) Le fattispecie contemplate al paragrafo 3 sono costituite dal”a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione”. In tali ipotesi la compatibilità con il mercato unico deve essere vagliata dalla Commissione che esprime un giudizio discrezionale che procede dalla verifica dell’impatto economico e sociale dell’aiuto e dalla rispondenza di esso ad altri obiettivi comunitari meritevoli.
(3) Sottolinea la Commissione, infatti, come il regime delle ZFU non miri tanto ad incentivare gli investimenti e a creare occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, quanto piuttosto a porre rimedio a fenomeni di esclusione di natura territoriale e sociale, riferiti a zone svantaggiate molto circoscritte
(4) Il perseguimento della coesione economica e sociale comporta, infatti, da un lato la necessità di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, dall’altro l’eliminazione dell’esclusione sociale all’interno delle regioni stesse.
(5) La fonte da utilizzare è il dato ISTAT dell’analisi della popolazione residente
(6) L’indicatore da utilizzare al riguardo è il valore del Sistema Locale del Lavoro (SSL) nel quale ricade il Comune interessato.
(7) Per la delimitazione cartografica delle ZFU istituite in Campania, si veda oltre nota n. 10.
(8) Cd. Indicatore di Accessibilità Urbana.
(9) L’indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai
rispettivi valori medi nazionali secondo la formula:
IDS nella zona (i) = = 0,40*(DIS(i) – DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ – OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) –
GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ – SCOL(i))
(10) La perimetrazione delle ZFU nella Regione Campania è reperibile su: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e8be79d149054d45b785844017295fa3&extent=13.4401,40.5399,15.213,41.35
L’elenco delle sezioni censuarie interessate in Campania è reperibile su: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/Bandi/Zone_Censuarie_Campania_v2.pdf
(11) Sono micro imprese quelle con un fatturato inferiore a due milioni di euro l’anno e meno di dieci dipendenti, mentre si considerano piccole imprese quelle con meno di cinquanta dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro